Ordinanza 29973/2022
La Cassazione con l’Ordinanza 29973/2022 ha precisato che per qualificare correttamente un rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa bisogna sempre attenersi alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Questo principio, afferma la Corte di cassazione, consente di risolvere il problema della qualificazione nei casi in cui la prestazione oggetto del contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, in ragione di tale natura, non si possa fare ricorso al criterio tradizionale dell’assoggettamento del lavoratore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare. La controversia da cui scaturisce la sentenza nasce dalla pretesa dell’Inps nei confronti di una cooperativa per maggiori contributi sul
presupposto della riqualificazione del rapporto di lavoro.
Il socio di cooperativa
Il socio lavoratore partecipa alla compagine sociale, della cooperativa ed è inoltre lavoratore della cooperativa stessa. Ai sensi dell’art 1, comma 2, l. 142/2001 il socio lavoratore:
- concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipa all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mette a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
La L. 142/2001 ha espressamente previsto che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1, comma 3, l. 142/2001).
Dall’instaurazione di tale ulteriore rapporto di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge, purché compatibili con la posizione del socio lavoratore. i soci lavoratori sono effettivamente assoggettati alle direttive e al coordinamento della società, osservano un determinato orario di lavoro, percepiscono una retribuzione su base mensile e altri emolumenti (come la tredicesima mensilità) previsti per i lavoratori subordinati, hanno l’obbligo di giustificare le assenze, sono sottoposti agli obblighi previdenziali e assicurativi previsti per i subordinati così come alla normativa in materia di licenziamenti collettivi, di indennità di mobilità e di part-time.
Cooperative sociali Collaborazioni occasionali
Il decreto legge 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione per i rapporti di collaborazioni autonome occasionali. Anche la cooperativa è tenuta all’adempimento ove sottoscriva contratti di collaborazione occasionale riconducibili all’articolo 2222 del codice civile
Esonero biennale per le coop. di lavoratori
L’art. 1, co. 253, della legge di bilancio 2022 prevede che alle società cooperative che si costituiscono dal 1° gennaio 2022, ex art. 23, co. 3-quater, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (legge n. 134/2012), è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
Giornalisti Contributo aggiuntivo 1%
Dal 1° luglio 2022, per effetto dell’ultima legge di bilancio, le funzioni garantite dalla gestione sostitutiva della assicurazione generale obbligatoria INPS nei confronti dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente sono state trasferite nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) dell’INPS.
Si applicano pertanto a tali lavoratori le regole proprie di quest’ultima gestione, ivi incluse quelle che disciplinano il contributo aggiuntivo dell’1%